Protocollo d'intesa Subalpina - FIPE
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Torino, 10 giugno 1994
Con il presente protocollo d'intesa- tra l'Associazione Stampa Subalpina in
rappresentanza dei giornalisti e la F.I.P.E. ( Federazione Italianaa Piccoli
Editori ) in rappresentanza degli editori delle testate regionali, sub
regionali, interregionali, provinciali o sub provinciali, si intende favorire
l'applicazione del contratto giornalistico ( Fnsi-Fieg ) a quanti svolgono
lavoro giornalistico nelle testate periodiche a diffusione locale del Piemonte
e Valle d'Aosta, per riconoscere la professionalità e per incentivare l'avvio
dei giovani al giornalismo.
1) Entro 12 mesi dalla firma del presente accordo, sarà
favorita l'applicazione del contratto a quanti già svolgono lavoro
giornalistico nelle editrici periodiche locali per essere inquadrati in base
all'art.1, se a tempo pieno, o in base agli altri articoli ( 2, 12, 36 ), se
collaboratori fissi o part-time, previsti dal contratto Fnsi-Fieg.
2) Rimangono impregiudicati i diritti acquisiti. In
particolare vengono salvaguardati i livelli retributivi in atto e la continuità
del contratto Fnsi-Fieg per coloro ai quali è già stato applicato.
3) Secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, è data facoltà
all'Editore di utilizzare un periodo di formazione lavoro, al termine del
quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.
4) In considerazione della peculiarità dell'editoria locale
minore, fatte salve le sostanziali modifiche della normativa in atto, le parti
convengono che il redattore di prima nomina diventi redattore ordinario dopo 36
mesi.
5) In queste aziende editoriali è possibile l'assunzione di
giornalisti part-time in base a quanto previsto dall'art. 36 del Cnlg, fino ad
un numero di 2, giornalisti per ogni redazione, o, di più se è presente almeno
un giornalista a tempo pieno ( art. 1 del Cnlg ).
6) È possibile la forfetizzazione degli straordinari e del
lavoro festivo.
7) L'adesione al presente protocollo è facoltativa per
pubblicazioni con diffusione limitata, senza prezzo di copertina, periodicità
superiore a quella settimanale, aventi carattere di colloquio interno a gruppi
omogenei, associazioni o enti che si avvalgano esclusivamente del volontariato.
8) L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. ( Federazione
Italiana Piccoli Editori ) si impegnano a favorire l'accesso al praticantato,
esaminando con l'Ordine dei giornalisti i problemi relativi, e con l'Inpgi
quelli riguardanti il versamento dei contributi previdenziali.
9) L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. costituiscono
una commissione paritetica che esamini ogni controversia sindacale relativa
all'applicazione del presente protocollo d'intesa.
10) L'Editore, insieme con il contratto per l'applicazione del
presente protocollo, può presentare al singolo giornalista una clausola
liberatoria che prevede la rinuncia alle controversie circa i contratti sinora
applicati.
11) Il presente protocollo d'intesa potrà essere rivisto con
la stipula del nuovo Contratto nazionale cui la F.I.P.E. intende partecipare.

Torino, 1 aprile 1999
Il presente protocollo di intesa, siglato tra l'Associazione Stampa Subalpina e
la Federazione Italiana Piccoli Editori ( Fipe ), discende dai precedenti
accordi tra le parti e ne amplia i contenuti economico-normativi, al fine di
consolidare ulteriormente il processo di applicazione del Cnlg nelle aziende
editrici che pubblicano testate giornalistiche di diffusione locale.
I punti del presente accordo, riferiti ad articoli del Cnlg vigente,
introducono variazioni specifiche valide per i rapporti di lavoro all'interno
delle aziende aderenti alla Fipe.
Pur nell'auspicio che l'interlocutore, per parte imprenditoriale, rimanga un
soggetto unico, l'adesione al presente protocollo può essere estesa, a seguito
di precisa richiesta e conseguente autorizzazione dell'associazione sindacale
dei giornalisti competente per il territorio, alle aziende editrici, anche non
firmatarie, che dimostrano di avere i requisiti necessari.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle norme
del Cnlg vigente.
1) Articolo 3 - Alla scadenza del contratto a termine di cui
all'articolo 3, il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto, al
pagamento delle ferie eventualmente non godute e ai dodicesimi maturati della
tredicesima mensilità.
In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, non determinata per
fatto o colpa del giornalista, gli sarà pagata, inoltre, una mensilità a titolo
di indennità sostitutiva del preavviso.
2) Articolo 4 - Il periodo di prova di cui all'articolo 4 del
Cnlg può durare fino a 6 mesi.
3) Articolo 4 - In caso di assunzione da parte di una Società
editrice che edita più di un giornale e/o periodico locale, il giornalista può
essere chiamato a prestare la sua opera per più testate; esse dovranno essere
indicate nella lettera di assunzione, che dovrà contenere anche la sede
principale di lavoro. Nella eventualità di successive variazioni di sede, le
parti concorderanno modalità e condizioni.
4) Articolo 7 - Le parti concordano nel ritenere che la
lavorazione di giornali e periodici di informazione locale comporta tempi e
metodi di lavorazione ampiamente diversificati rispetto a quelli dei quotidiani
o settimanali a tiratura nazionale.
Al fine di realizzare il migliore assetto organizzativo e produttivo delle
redazioni delle testate locali, in relazione alle caratteristiche particolari
delle singole testate, può essere concordata aziendalmente con il fiduciario o
comitato di redazione, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in
misura differenziata su quattro/sei giorni lavorativi della settimana.
5) Articolo 7 - Il giornalista ha diritto, oltre al riposo
domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale. Sono
fatti salvi accordi aziendali diversi.
6) Articolo 7 - In alternativa al pagamento delle singole
prestazioni, è possibile la forfettizzazione degli straordinari, del lavoro
festivo e notturno, concordata aziendalmente con il fiduciario o comitato di
redazione. Sono fatti salvi accordi aziendali diversi.
7) Articolo 13 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla
firma del presente accordo spetterà una maggiorazione dello stipendio mensile
per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda, fino ad un
massimo di 8 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 2 per cento non
rivalutabile, del minimo stipendio della categoria di appartenenza, aumentato
della indennità di contingenza.
Ai sensi della presente norma (valida per gli assunti dalla firma
dell'accordo), per i giornalisti assunti ex articolo 1 gli scatti decorrono
dalla data di conseguimento della qualifica di redattore ordinario.
8) Articolo 14 - La cessione degli articoli può avvenire
soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato, salvo patti
diversi.
Per le cessioni di cui al comma precedente sarà dovuto al giornalista un equo
compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al L. 15.000
per articolo.
Agli effetti della applicazione di questa norma non sono considerate cessioni
l'utilizzo di un servizio o collaborazione da parte delle testate comprese
nella lettera di assunzione del giornalista ai sensi del punto 3 del presente
protocollo.
9) Articolo 16 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla
firma del presente accordo viene corrisposta una indennità redazionale pari a:
Redattore di prima nomina - L. 1.647.000
Redattore ordinario - L. 2.325.000
Vice capo servizio - L. 2.499.000
Capo servizio - L. 2.674.500
Vice capo redattore - L. 2.838.000
Capo redattore - L. 3.003.000
Direttore, Vicedirettore - L.3.352.500
10) Articolo 19 - A compensazione delle giornate festive
soppresse dalla legge n.54 del 5/3/1977 e successive modificazioni, sono
concessi quattro giorni di riposo compensativo, che sono da aggiungere alle
giornate di ferie contrattuali. Per esigenze di servizio, queste giornate
possono essere retribuite con una indennità sostitutiva pari ad un
ventiseiesimo della retribuzione mensile.
11) Articolo 23 - I giornalisti professionisti assunti dalla
firma del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato,
ad un periodo di ferie, retribuito come segue:
ventisei giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella
qualifica di giornalista professionista;
trenta giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica di
giornalista professionista.
I giornalisti pubblicisti assunti, a tempo parziale ex articolo 36, dalla firma
del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un
periodo di ferie retribuito, come segue:
ventiquattro giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella
qualifica;
ventotto giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica.
12) Articolo 23 - Sono riconosciuti come permessi straordinari
soltanto quelli richiesti nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di
primo e secondo grado. In queste circostanze al giornalista ed al praticante
sarà riconosciuto un permesso straordinario di tre giorni, elevabile a quattro
giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dalla provincia sede di lavoro
del richiedente.
13) Articolo 27 - È data facoltà alle aziende editrici di
utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro
concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha
inizio il praticantato.
16) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro costituito
ai sensi degli articoli 1 e 2 del Cnlg e non determinata per fatto o colpa del
giornalista, il giornalista assunto dalla firma del presente accordo ha diritto
ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:
a) - 4 mesi di retribuzione per i giornalisti;
b) - 5 mesi di retribuzione per vice e caposervizio;
c) - 6 mesi di retribuzione per vice e caporedattore;
d) - 7 mesi di retribuzione per vice e direttore.
14) Articolo 36 - Le aziende editrici possono assumere
giornalisti a tempo parziale in base a quanto previsto dall'articolo 36 del
Cnlg al paragrafo "pubblicisti nelle redazioni decentrate". Il numero di
giornalisti assunti in base alla presente norma possono essere fino a due per
ogni redazione, o di più se è presente almeno un giornalista a tempo pieno ex
articolo 1 del Cnlg.
Non ci sono limitazioni per i giornalisti professionisti ex articolo 1 Cnlg
assunti a tempo parziale.
15) Articolo 46 - La contrattazione a livello aziendale non
potrà avere per oggetto materie già definite a livello di protocollo e di
contratto e dovrà pertanto riguardare solamente la soluzione di specifici
problemi aziendali.
16) Articolo 47 - È costituita in Piemonte una Commissione
Paritetica Regionale formata da quattro rappresentanti della Federazione
Italiana Piccoli Editori e da quattro rappresentanti della Associazione Stampa
Subalpina, cui è demandata la gestione applicativa del protocollo e delle
controversie. Analoghe commissioni possono essere costituite nelle singole
Regioni.
17) Allegato A - Il redattore di prima nomina diviene
redattore ordinario dopo 36 mesi di servizio nella stessa società editrice.
18) Allegato O - È data facoltà alle aziende editrici di
utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro
concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha
inizio il praticantato.
19) Allegato Q - In considerazione delle peculiari
caratteristiche delle aziende editrici locali, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di cui all'articolo 18 del Dlgs 19/9/1994 n.626, nell'ambito
delle attribuzioni previste dall'articolo 19 dell'indicato Dlgs, è un
dipendente che rappresenta tutti i dipendenti della azienda. Il rappresentante
per la sicurezza viene eletto nel corso di una assemblea a cui partecipano
tutti i dipendenti dell'azienda stessa. Hanno diritto al voto tutti i
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
20) Norma integrativa - Ai giornalisti che abbiano conseguito
almeno la qualifica di redattori ordinari, viene riconosciuto un contributo
annua per spese di aggiornamento professionale fino ad un massimo di L.
400.000, dietro presentazione di congrua documentazione. Le modalità ed i
termini di utilizzo del contributo saranno normati con regolamento sottoscritto
dalle parti.
21) Validità - Il presente protocollo d'intesa ha valore per
tutte le aziende aderenti alla Fipe, previa sottoscrizione dello stesso da
parte delle competenti Associazioni regionali di Stampa. Il protocollo ha
durata quadriennale, con verifica biennale.
LA DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di esaminare, entro un anno dalla firma del presente
Protocollo di Intesa, la situazione occupazionale nelle aziende editrici
locali, e gli eventuali rapporti di dipendenza regolabili con il Protocollo
medesimo.
Salvo quanto specificatamente previsto, nel presente Protocollo, rimangono
impregiudicati i diritti acquisiti dai giornalisti in organico nelle aziende
editrici alla data dei 31 marzo 1999. In particolare vengono salvaguardati i
livelli retributivi in atto e la continuità dei contratti Fieg/Fnsi integrati
dalle norme del protocollo Fipe/Subalpina del 10 giugno 1994.
2a DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti danno atto che la F.I.P.E. è associazione largamente rappresentativa
di una realtà imprenditoriale della informazione territoriale, a cui
aderiscono, fino ad oggi, una cinquantina di aziende editrici locali che
occupano oltre un centinaio di giornalisti contrattualizzati, con potenzialità
di espansione, su piano nazionale, della filosofia del corretto rapporto
contrattuale giornalistico.
Danno inoltre atto che la F.I.P.E. è la prima associazione imprenditoriale di
piccoli editori che, partendo dell'attuale contratto giornalistico, punta ad un
accordo diretto con la Fnsi e le sue emanazioni territoriali, per la
regolarizzazione degli addetti alla informazione.
Quanto sopra premesso, le parti ritengono essenziale che la F.I.P.E sia
adeguatamente rappresentata negli organismi di gestione degli istituti
previdenziali ed assistenziali previsti nel contratto nazionale di lavoro:
Inpgi, Casagit, Istituto di Previdenza Integrativa.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA FIPE/SUBALPINA PER LA APPLICAZIONE DEL
PUNTO 20
Ai sensi dell'art. 20 dei protocollo di intesa FIPE/SUBALPINA del 1° aprile
1999 si definisce qui di seguito la materia oggetto dei contributo per
aggiornamento professionale e le modalità di riconoscimento del medesimo.
1) Sono riconosciute spese sostenute per aggiornamento
professionale quelle relative a:
- libri e pubblicazioni;
- CD e audiovisivi didattici;
- supporti tecnici, elettronici ed informatici inerenti la professione;
- partecipazione a corsi e convegni di perfezionamento professionale;
- partecipazione a rassegne e giornate di studio inerenti la professione.
2) La documentazione formale ai sensi di legge della spesa
sostenuta va presentata all'azienda entro trenta giorni della sua
effettuazione.
3) Vengono riconosciute le spese effettuate entro il 31
dicembre di ogni anno. La quota del contributo non utilizzata nell'anno, in
tutto o in parte, non può essere trasferita all'anno successivo.