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Home > Contratti e tariffari > Contratto locale ( FIPE )

Contratto locale ( FIPE )

Protocollo d'intesa Subalpina - FIPE

> Accordo FIPE 1

> Accordo FIPE 2



Accordo FIPE 1



Torino, 10 giugno 1994

Con il presente protocollo d'intesa- tra l'Associazione Stampa Subalpina in rappresentanza dei giornalisti e la F.I.P.E. ( Federazione Italianaa Piccoli Editori ) in rappresentanza degli editori delle testate regionali, sub regionali, interregionali, provinciali o sub provinciali, si intende favorire l'applicazione del contratto giornalistico ( Fnsi-Fieg ) a quanti svolgono lavoro giornalistico nelle testate periodiche a diffusione locale del Piemonte e Valle d'Aosta, per riconoscere la professionalità e per incentivare l'avvio dei giovani al giornalismo.

1) Entro 12 mesi dalla firma del presente accordo, sarà favorita l'applicazione del contratto a quanti già svolgono lavoro giornalistico nelle editrici periodiche locali per essere inquadrati in base all'art.1, se a tempo pieno, o in base agli altri articoli ( 2, 12, 36 ), se collaboratori fissi o part-time, previsti dal contratto Fnsi-Fieg.

2) Rimangono impregiudicati i diritti acquisiti. In particolare vengono salvaguardati i livelli retributivi in atto e la continuità del contratto Fnsi-Fieg per coloro ai quali è già stato applicato.

3) Secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, è data facoltà all'Editore di utilizzare un periodo di formazione lavoro, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.

4) In considerazione della peculiarità dell'editoria locale minore, fatte salve le sostanziali modifiche della normativa in atto, le parti convengono che il redattore di prima nomina diventi redattore ordinario dopo 36 mesi.

5) In queste aziende editoriali è possibile l'assunzione di giornalisti part-time in base a quanto previsto dall'art. 36 del Cnlg, fino ad un numero di 2, giornalisti per ogni redazione, o, di più se è presente almeno un giornalista a tempo pieno ( art. 1 del Cnlg ).

6) È possibile la forfetizzazione degli straordinari e del lavoro festivo.

7) L'adesione al presente protocollo è facoltativa per pubblicazioni con diffusione limitata, senza prezzo di copertina, periodicità superiore a quella settimanale, aventi carattere di colloquio interno a gruppi omogenei, associazioni o enti che si avvalgano esclusivamente del volontariato.

8) L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. ( Federazione Italiana Piccoli Editori ) si impegnano a favorire l'accesso al praticantato, esaminando con l'Ordine dei giornalisti i problemi relativi, e con l'Inpgi quelli riguardanti il versamento dei contributi previdenziali.

9) L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. costituiscono una commissione paritetica che esamini ogni controversia sindacale relativa all'applicazione del presente protocollo d'intesa.

10) L'Editore, insieme con il contratto per l'applicazione del presente protocollo, può presentare al singolo giornalista una clausola liberatoria che prevede la rinuncia alle controversie circa i contratti sinora applicati.

11) Il presente protocollo d'intesa potrà essere rivisto con la stipula del nuovo Contratto nazionale cui la F.I.P.E. intende partecipare.





Accordo FIPE 2



Torino, 1 aprile 1999

Il presente protocollo di intesa, siglato tra l'Associazione Stampa Subalpina e la Federazione Italiana Piccoli Editori ( Fipe ), discende dai precedenti accordi tra le parti e ne amplia i contenuti economico-normativi, al fine di consolidare ulteriormente il processo di applicazione del Cnlg nelle aziende editrici che pubblicano testate giornalistiche di diffusione locale.
I punti del presente accordo, riferiti ad articoli del Cnlg vigente, introducono variazioni specifiche valide per i rapporti di lavoro all'interno delle aziende aderenti alla Fipe.
Pur nell'auspicio che l'interlocutore, per parte imprenditoriale, rimanga un soggetto unico, l'adesione al presente protocollo può essere estesa, a seguito di precisa richiesta e conseguente autorizzazione dell'associazione sindacale dei giornalisti competente per il territorio, alle aziende editrici, anche non firmatarie, che dimostrano di avere i requisiti necessari.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle norme del Cnlg vigente.

1) Articolo 3 - Alla scadenza del contratto a termine di cui all'articolo 3, il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto, al pagamento delle ferie eventualmente non godute e ai dodicesimi maturati della tredicesima mensilità.
In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, non determinata per fatto o colpa del giornalista, gli sarà pagata, inoltre, una mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

2) Articolo 4 - Il periodo di prova di cui all'articolo 4 del Cnlg può durare fino a 6 mesi.

3) Articolo 4 - In caso di assunzione da parte di una Società editrice che edita più di un giornale e/o periodico locale, il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera per più testate; esse dovranno essere indicate nella lettera di assunzione, che dovrà contenere anche la sede principale di lavoro. Nella eventualità di successive variazioni di sede, le parti concorderanno modalità e condizioni.

4) Articolo 7 - Le parti concordano nel ritenere che la lavorazione di giornali e periodici di informazione locale comporta tempi e metodi di lavorazione ampiamente diversificati rispetto a quelli dei quotidiani o settimanali a tiratura nazionale.
Al fine di realizzare il migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni delle testate locali, in relazione alle caratteristiche particolari delle singole testate, può essere concordata aziendalmente con il fiduciario o comitato di redazione, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata su quattro/sei giorni lavorativi della settimana.

5) Articolo 7 - Il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale. Sono fatti salvi accordi aziendali diversi.

6) Articolo 7 - In alternativa al pagamento delle singole prestazioni, è possibile la forfettizzazione degli straordinari, del lavoro festivo e notturno, concordata aziendalmente con il fiduciario o comitato di redazione. Sono fatti salvi accordi aziendali diversi.

7) Articolo 13 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo spetterà una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda, fino ad un massimo di 8 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 2 per cento non rivalutabile, del minimo stipendio della categoria di appartenenza, aumentato della indennità di contingenza.
Ai sensi della presente norma (valida per gli assunti dalla firma dell'accordo), per i giornalisti assunti ex articolo 1 gli scatti decorrono dalla data di conseguimento della qualifica di redattore ordinario.

8) Articolo 14 - La cessione degli articoli può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato, salvo patti diversi.
Per le cessioni di cui al comma precedente sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al L. 15.000 per articolo.
Agli effetti della applicazione di questa norma non sono considerate cessioni l'utilizzo di un servizio o collaborazione da parte delle testate comprese nella lettera di assunzione del giornalista ai sensi del punto 3 del presente protocollo.

9) Articolo 16 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo viene corrisposta una indennità redazionale pari a:
Redattore di prima nomina - L. 1.647.000
Redattore ordinario - L. 2.325.000
Vice capo servizio - L. 2.499.000
Capo servizio - L. 2.674.500
Vice capo redattore - L. 2.838.000
Capo redattore - L. 3.003.000
Direttore, Vicedirettore - L.3.352.500

10) Articolo 19 - A compensazione delle giornate festive soppresse dalla legge n.54 del 5/3/1977 e successive modificazioni, sono concessi quattro giorni di riposo compensativo, che sono da aggiungere alle giornate di ferie contrattuali. Per esigenze di servizio, queste giornate possono essere retribuite con una indennità sostitutiva pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

11) Articolo 23 - I giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie, retribuito come segue:
ventisei giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica di giornalista professionista;
trenta giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica di giornalista professionista.
I giornalisti pubblicisti assunti, a tempo parziale ex articolo 36, dalla firma del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito, come segue:
ventiquattro giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica;
ventotto giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica.

12) Articolo 23 - Sono riconosciuti come permessi straordinari soltanto quelli richiesti nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado. In queste circostanze al giornalista ed al praticante sarà riconosciuto un permesso straordinario di tre giorni, elevabile a quattro giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dalla provincia sede di lavoro del richiedente.

13) Articolo 27 - È data facoltà alle aziende editrici di utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.

16) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del Cnlg e non determinata per fatto o colpa del giornalista, il giornalista assunto dalla firma del presente accordo ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

a) - 4 mesi di retribuzione per i giornalisti;
b) - 5 mesi di retribuzione per vice e caposervizio;
c) - 6 mesi di retribuzione per vice e caporedattore;
d) - 7 mesi di retribuzione per vice e direttore.

14) Articolo 36 - Le aziende editrici possono assumere giornalisti a tempo parziale in base a quanto previsto dall'articolo 36 del Cnlg al paragrafo "pubblicisti nelle redazioni decentrate". Il numero di giornalisti assunti in base alla presente norma possono essere fino a due per ogni redazione, o di più se è presente almeno un giornalista a tempo pieno ex articolo 1 del Cnlg.
Non ci sono limitazioni per i giornalisti professionisti ex articolo 1 Cnlg assunti a tempo parziale.

15) Articolo 46 - La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite a livello di protocollo e di contratto e dovrà pertanto riguardare solamente la soluzione di specifici problemi aziendali.

16) Articolo 47 - È costituita in Piemonte una Commissione Paritetica Regionale formata da quattro rappresentanti della Federazione Italiana Piccoli Editori e da quattro rappresentanti della Associazione Stampa Subalpina, cui è demandata la gestione applicativa del protocollo e delle controversie. Analoghe commissioni possono essere costituite nelle singole Regioni.

17) Allegato A - Il redattore di prima nomina diviene redattore ordinario dopo 36 mesi di servizio nella stessa società editrice.

18) Allegato O - È data facoltà alle aziende editrici di utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.

19) Allegato Q - In considerazione delle peculiari caratteristiche delle aziende editrici locali, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del Dlgs 19/9/1994 n.626, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 19 dell'indicato Dlgs, è un dipendente che rappresenta tutti i dipendenti della azienda. Il rappresentante per la sicurezza viene eletto nel corso di una assemblea a cui partecipano tutti i dipendenti dell'azienda stessa. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

20) Norma integrativa - Ai giornalisti che abbiano conseguito almeno la qualifica di redattori ordinari, viene riconosciuto un contributo annua per spese di aggiornamento professionale fino ad un massimo di L. 400.000, dietro presentazione di congrua documentazione. Le modalità ed i termini di utilizzo del contributo saranno normati con regolamento sottoscritto dalle parti.

21) Validità - Il presente protocollo d'intesa ha valore per tutte le aziende aderenti alla Fipe, previa sottoscrizione dello stesso da parte delle competenti Associazioni regionali di Stampa. Il protocollo ha durata quadriennale, con verifica biennale.

LA DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano di esaminare, entro un anno dalla firma del presente Protocollo di Intesa, la situazione occupazionale nelle aziende editrici locali, e gli eventuali rapporti di dipendenza regolabili con il Protocollo medesimo.
Salvo quanto specificatamente previsto, nel presente Protocollo, rimangono impregiudicati i diritti acquisiti dai giornalisti in organico nelle aziende editrici alla data dei 31 marzo 1999. In particolare vengono salvaguardati i livelli retributivi in atto e la continuità dei contratti Fieg/Fnsi integrati dalle norme del protocollo Fipe/Subalpina del 10 giugno 1994.

2a DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti danno atto che la F.I.P.E. è associazione largamente rappresentativa di una realtà imprenditoriale della informazione territoriale, a cui aderiscono, fino ad oggi, una cinquantina di aziende editrici locali che occupano oltre un centinaio di giornalisti contrattualizzati, con potenzialità di espansione, su piano nazionale, della filosofia del corretto rapporto contrattuale giornalistico.
Danno inoltre atto che la F.I.P.E. è la prima associazione imprenditoriale di piccoli editori che, partendo dell'attuale contratto giornalistico, punta ad un accordo diretto con la Fnsi e le sue emanazioni territoriali, per la regolarizzazione degli addetti alla informazione.
Quanto sopra premesso, le parti ritengono essenziale che la F.I.P.E sia adeguatamente rappresentata negli organismi di gestione degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti nel contratto nazionale di lavoro: Inpgi, Casagit, Istituto di Previdenza Integrativa.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA FIPE/SUBALPINA PER LA APPLICAZIONE DEL PUNTO 20

Ai sensi dell'art. 20 dei protocollo di intesa FIPE/SUBALPINA del 1° aprile 1999 si definisce qui di seguito la materia oggetto dei contributo per aggiornamento professionale e le modalità di riconoscimento del medesimo.

1) Sono riconosciute spese sostenute per aggiornamento professionale quelle relative a:
- libri e pubblicazioni;
- CD e audiovisivi didattici;
- supporti tecnici, elettronici ed informatici inerenti la professione;
- partecipazione a corsi e convegni di perfezionamento professionale;
- partecipazione a rassegne e giornate di studio inerenti la professione.

2) La documentazione formale ai sensi di legge della spesa sostenuta va presentata all'azienda entro trenta giorni della sua effettuazione.

3) Vengono riconosciute le spese effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota del contributo non utilizzata nell'anno, in tutto o in parte, non può essere trasferita all'anno successivo.


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