1.  Il Consiglio Direttivo è il massimo organo dell'Associazione   Stampa Subalpina.  Dura in carica quattro anni e ha il compito di   impartire le direttive generali  per il conseguimento delle finalità   statutarie e per l'attività  dell'Associazione, nonché di programmare   gli indirizzi di politica e di azione  sindacale della categoria. Le sue   decisioni sono obbligatorie per tutti gli  associati e i Gruppi di   specializzazione. Sentita la relazione del Collegio dei  Revisori dei   Conti, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo    dell'Associazione Stampa Subalpina entro il 31 maggio dell'anno   successivo a  quello dell'esercizio.
            
            2.  Il Consiglio Direttivo è costituito da 15 consiglieri   professionali e 5  consiglieri collaboratori cui si aggiungono, con   diritto di voto, anche i  fiduciari delle Sezioni di Alessandria, Cuneo,   Novara, Torino, Vercelli. Il  consigliere che, senza giustificato   motivo, non partecipi a tre sedute consecutive  del Consiglio Direttivo,   sarà dichiarato decaduto con delibera dello stesso  Consiglio.
            
            3.  Partecipano alle sedute, con diritto di parola ma non di voto,   i membri del  Collegio dei revisori dei conti, i membri piemontesi del   Consiglio Nazionale  della Fnsi, il presidente regionale dell'Unione   pensionati, i presidenti dei  Gruppi di specializzazione riconosciuti   dalla Fnsi e costituiti presso  l'Associazione Stampa Subalpina, le   rappresentanti elette in sede nazionale e  regionale della Commissione   pari opportunità e, se iscritti alla Fnsi, il  presidente, il   vicepresidente e il segretario dell'Ordine dei giornalisti del    Piemonte, i consiglieri nazionali dell'Ordine eletti in Piemonte, il   fiduciario  e i consiglieri piemontesi dell'Inpgi, il fiduciario e i   componenti della  Consulta piemontese della Casagit.
            
            4.  Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni due   mesi con  convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata   per la seduta; può  inoltre riunirsi in via straordinaria per iniziativa   del Comitato Esecutivo o  su richiesta di almeno un terzo dei propri   membri.
            
            5.  Per la validità delle sue deliberazioni, approvate a   maggioranza semplice dei  presenti, occorre la presenza di metà più uno   dei membri in prima convocazione;  in seconda convocazione le   deliberazioni sono valide con la presenza dei 2/5  dei componenti. La   seconda convocazione segue a non meno di un'ora dalla prima,  ma durante   l'intervallo il Presidente può aprire validamente la seduta del    Consiglio Direttivo, senza peraltro procedere a votazioni.
            
            6.  Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute del   Consiglio Direttivo,  con solo diritto di parola, i comitati di   redazione e i fiduciari di redazione,  gli appartenenti ai Gruppi di   specializzazione e altri colleghi.
            
            7.  Di ogni seduta viene redatto un verbale, a disposizione dei   soci che intendano  consultarlo, il cui riassunto è pubblicato sugli   organi dell'Associazione.
          
          8.  Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto FNSI il Consiglio   Direttivo, in occasione  delle trattative per i rinnovi contrattuali,   adotta il provvedimento della  sospensione a carico degli iscritti che   si rendano responsabili di violazioni  delle delibere adottate dalla   Fnsi o dall'Associazione Stampa Subalpina per le  relative iniziative   sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri.  L'eventuale ricorso   al Collegio nazionale dei probiviri da parte  dell'interessato non   sospende il provvedimento.