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Tariffario FIPE per i collaboratori ( 3 novembre 2004 )

PROTOCOLLO D'INTESA TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI), ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA

COMPENSI MINIMI PER LE COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE NEI GIORNALI PERIODICI LOCALI

L'Associazione Stampa Subalpina, l’Associazione Stampa Valdostana e la FIPE (Federazione Italiana Piccoli Editori) convengono, secondo il protocollo d'intesa di seguito dettagliato, i compensi minimi per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti collaboratori dei giornali periodici locali in regime di locatio operis. La prestazione giornalistica oggetto del presente accordo è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche).

Definizione

a) Notizia breve: semplice informazione, fino a 12 righe dattiloscritte, 60 battute per riga.

b) Notizia: sommario e conciso ragguaglio scritto, non una semplice informazione, fornito su fatti o situazioni, da 13 a 25 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.

c) Articolo breve: ragguaglio più completo su fatti o situazioni, da 26 a 50 righe dattiloscritte, 60 battute per riga.

d) Articolo: testo su fatti, temi e problemi diversi di carattere informativo e/o di commento, da 50 a 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.

e) Servizio: elaborato fornito su situazioni, fatti e problemi di attualità sviluppato con indagine diretta, che vada oltre le 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.

Remunerazione

La remunerazione delle collaborazioni giornalistiche prestate è riferita ai caratteri pubblicati e si differenziata nelle seguenti fasce:

Fascia A - Giornali con tiratura per edizione fino a 5.000 copie:

a) Notizia breve € 1,50
b) Notizia € 2,50
c) Articolo Breve € 5,50
d) Articolo € 11,35
e) Servizio € 14,75

Fascia B - Giornali con una tiratura per edizione fino a 10.000 copie:
a) Notizia breve € 1,90
b) Notizia € 3,10
c) Articolo Breve € 6,60
d) Articolo € 14,20
e) Servizio € 18,10

Fascia C - Giornali con una tiratura per edizione superiore a 10.000 copie:
a) Notizia breve € 2,40
b) Notizia € 4,50
c) Articolo Breve € 8,40
d) Articolo € 17,00
e) Servizio € 22,70

Note a verbale

1) Le remunerazioni vengono erogate di norma mensilmente, eccezionalmente ogni bimestre. Sono fatte salve pattuizioni diverse fra le parti.

2) Le parti concordano sulla possibilità di remunerare forfettariamente (minimo mensilmente, massimo semestralmente) le collaborazioni continuative con un importo non superiore a 2.500 Euro l'anno.

3) Le collaborazioni occasionali (fino a un massimo annuale di 5.000 euro e di 30 giorni lavorativi) saranno remunerate a richiesta del collaboratore con cadenza non inferiore al mese.

4) E' previsto il rimborso delle spese debitamente documentate, se preventivamente concordate con la Direzione.

5) Per i giornali multisettimanali con tirature diverse a seconda dell'edizione - e quindi appartenenti a fasce diverse - i compensi saranno calcolati facendo la media tra le edizioni.

6) I compensi indicati si intendono al lordo delle ritenute di legge e al netto degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.

7) Le controversie nella applicazione del presente protocollo sono demandate, in prima istanza, alla Commissione paritetica competente per territorio.

8) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti e le remunerazioni forfettarie in atto al momento della sigla del presente accordo.

9) Il presente protocollo, in vigore dal 1° dicembre 2004, si intende rinnovato di anno in anno salvo richiesta di aggiornamento di una delle parti, non prima di tre anni dalla data di stipula.

10) Per le immagini fotografiche valgono gli accordi aziendali in essere.


VERBALE D’INTESA TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI),
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA


Attività del collaboratore e rapporti con la redazione

L'Associazione Stampa Subalpina, l’Associazione Stampa Valdostana e la Federazione Italiana Piccoli Editori (F.I.P.E.) si sono incontrati nell’ambito della trattativa per il rinnovo dei compensi ai collaboratori ed hanno affrontato il problema del corretto utilizzo dei collaboratori stessi nelle redazioni al fine di prevenire contenziosi e di garantire corretti rapporti di lavoro con questi soggetti.

Dalla discussione è emersa una sostanziale convergenza su alcuni principi generali, che potranno, a discrezione delle parti, costituire la base per la sottoscrizione di accordi aziendali sperimentali.

PRINCIPI GENERALI

1 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche).

2 - Elemento fondamentale per stabilire la demarcazione tra prestazione subordinata e collaborazione giornalistica di cui al punto 1) è la dichiarazione scritta di volontà delle parti, che contenga tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto nel rispetto delle norme vigenti.

3 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è considerata, ai sensi e per gli effetti di legge, lavoro autonomo. Pertanto il collaboratore svolgerà l'attività in assoluta autonomia, senza responsabilità di servizio, senza alcun vincolo di orario e di presenza e non sarà assoggettato a vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della editrice committente. La responsabilità di servizio che in questo modo si intende escludere non riguarda l'attenzione, la competenza, l'esattezza dei dati, la diligenza che devono essere poste nella realizzazione del testo giornalistico, eventualmente corredato da immagini.

4 - L'attività deve essere svolta dal collaboratore con diligenza professionale e in base alle scadenze di lavorazione e i tempi della pubblicazione edita dal committente.

5 - Le indicazioni circa gli argomenti da trattare, normalmente concordati con il direttore o chi per esso della pubblicazione di riferimento, non prefigurano vincolo alcuno di subordinazione ma solo la logica estrinsecazione della prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione.

6 - Il riferimento ai tempi di lavorazione della pubblicazione edita dal committente non può mai significare vincolo di orario della prestazione ma riguarda in modo preciso e specifico i termini temporali all'interno dei quali l'opera giornalistica può inserirsi utilmente nel processo realizzativo del prodotto editoriale finale.

7 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione può svolgersi sia all'esterno che presso i locali della editrice committente, con mezzi propri o con strumenti messi a disposizione dalla editrice.

8 - Nel caso che il collaboratore giornalistico operi con strumenti ed in locali della editrice, l'attività mantiene il carattere peculiare di lavorazione autonoma resa in regime di collaborazione ai sensi del punto 1) del presente documento, se si svolge alle condizioni generali di seguito indicate.

9 - I collaboratori rendono la loro prestazione in aree ad essi dedicate, ove sono allestite alcune postazioni tecniche. Dette aree sono funzionalmente autonome rispetto alla redazione. I collegamenti interni tra i due settori non ne annullano la configurazione autonoma.

10 - Le postazioni tecniche sono generalmente composte da scrivania, computer, telefono e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera giornalistica, in funzione del prodotto editoriale finale.

11 - Le postazioni tecniche non sono di utilizzo esclusivo e personale di un solo collaboratore ma sono messe a disposizione secondo necessità.

12 - Il numero di postazioni tecniche, se superiori a quattro, non deve comunque essere maggiore del numero di postazioni dei dipendenti.

13 - I computer utilizzati dai collaboratori non sono collegati al sistema editoriale aziendale. Le opere giornalistiche vengono consegnate alla redazione (direttore o chi per esso) come se fossero realizzate all'esterno e quindi tramite supporto informatico e/o tramite posta elettronica.

14 - Le postazioni tecniche sono messe a disposizione unicamente per la realizzazione di articoli, servizi e simili, eventualmente corredati da fotografie. Ogni altra prestazione, ancorché configurabile nel regime di collaborazione giornalistica ai sensi di legge, è esclusa.

15 - Il collaboratore non partecipa alla vita della redazione, ed in particolare, di norma, non presenzia alle relative riunioni di programmazione, preparazione e verifica del prodotto editoriale.

16 - Il collaboratore non ha una propria casella nominativa di posta elettronica attivata dalla Editrice. Peraltro, può chiedere che gli vengano inviate comunicazioni esterne inerenti le sue prestazioni, all'indirizzo del prodotto editoriale.

Protocollo intesa

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Verbale intesa

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Tariffario dell' ordine dei giornalisti 2007

COMPENSI MINIMI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIORNALISTICHE NEI QUOTIDIANI, NEI PERIODICI, ANCHE TELEMATICI, NELLE AGENZIE, NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E NEGLI UFFICI STAMPA

(Consiglio Nazionale – Riunione del 20 e 21 Dicembre 2006)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella seduta del 20 e 21 Dicembre 2006
visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;
visto l’art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n. 212;
visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile

DELIBERA
E’ approvata la seguente tabella dei compensi minimi, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d’autore.

TITOLO I

NOTIZIE ARTICOLI E SERVIZI


A) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000 copie - Agenzie di stampa a diffusione nazionale - Periodici stranieri - Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network

1) Notizia € 33,00
2) Articolo € 171,00
3) Servizio € 342,00

B) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000 copie

1) Notizia € 30,00
2) Articolo € 159,00
3) Servizio € 318,00

C) Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre 40.000 copie - Agenzie di stampa a diffusione regionale o locale - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale, con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari


1) Notizia € 29,00
2) Articolo € 148,00
3) Servizio € 214,00

D) Quotidiani a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 40.000 copie - Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a 40.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza da 100.000 a 400.000 destinatari

1) Notizia € 28,00
2) Articolo € 93,00
3) Servizio € 122,00

E) Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 copie -Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari

1) Notizia € 25,00
2) Articolo € 60,00
3) Servizio € 93,00

F) Quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani, periodici e agenzie a diffusione nazionale o con visite mensili superiori a 150.000

1) Notizia € 28,00
2) Articolo € 93,00

G) Quotidiani e periodici telematici e agenzie con visite mensili inferiori a 150.000

1) Notizia € 25,00
2) Articolo € 60,00


TITOLO II

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COORDINATE E CONTINUATIVE


Quotidiani e periodici anche telematici, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e network (su base annuale da corrispondere per frazioni mensili)

1) Per almeno 2 collaborazioni al mese € 2.178,00
2) Per almeno 4 collaborazioni al mese € 4.357,00
3) Per almeno 8 collaborazioni al mese € 8.709,00
4) Per almeno 14 collaborazioni al mese € 11.760,00


TITOLO III

SERVIZI FOTOGIORNALISTICI

A) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000 copie – Periodici stranieri – Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network


1) Fotografia singola bianco e nero € 136,00
2) Fotografia singola colore € 153,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 427,00
4) Foto in copertina colore € 460,00
5) Ripubblicazione € 101,00

B) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000 copie

1) Fotografia singola bianco e nero € 122,00
2) Fotografia singola colore € 137,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 355,00
4) Foto in copertina colore € 400,00
5) Ripubblicazione € 87,00

C) Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre 40.000 copie – Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari

1) Fotografia singola bianco e nero € 93,00
2) Fotografia singola colore € 108,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 122,00
4) Foto in copertina colore € 153,00
5) Ripubblicazione € 52,00

D) Quotidiani a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 40.000 copie – Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a 40.000 copie – Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza da 100.000 fino a 400.000 destinatari

1) Fotografia singola bianco e nero € 81,00
2) Fotografia singola colore € 92,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 110,00
4) Foto in copertina colore € 122,00
5) Ripubblicazione € 38,00

E) Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 copie – Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari

1) Fotografia singola bianco e nero € 49,00
2) Fotografia singola colore € 60,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 72,00
4) Foto in copertina colore € 93,00
5) Ripubblicazione € 24,00

F) Quotidiani e periodici telematici con visite mensili superiori a 150.000

1) Fotografia singola bianco e nero € 122,00
2) Fotografia singola colore € 137,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 355,00
4) Foto in copertina colore € 400,00
5) Ripubblicazione € 87,00

G) Quotidiani e periodici telematici con visite mensili inferiori a 150.000

1) Fotografia singola bianco e nero € 93,00
2) Fotografia singola colore € 108,00
3) Foto in copertina bianco e nero € 122,00
4) Foto in copertina colore € 153,00
5) Ripubblicazione € 52,00

NOTA I – I compensi indicati si riferiscono a servizi giornalistici completi di tutte le indicazioni essenziali per la corretta pubblicazione in rapporto alla identità dei personaggi che appaiono nelle immagini, al luogo, alla data e ad una cronaca giornalistica dell’avvenimento cui le fotografie si riferiscono, escluso naturalmente l’eventuale testo, che va compensato a parte.

NOTA II – Tutti i compensi si riferiscono a fotografia singola e, quando il servizio comprende più fotografie diverse fra loro, il minimale di cessione si intende triplicato.



TITOLO IV

SERVIZI CINE-VIDEOGIORNALISTICI


A) Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network

Servizio non superiore a 180” € 1.334,00

B) Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale

Servizio non superiore a 180’’ € 792,00

C) Attività cinevideogiornalistica di collaborazione pro-tempore

Al giorno € 428,00

D) Collaborazioni coordinate e continuative (su base annuale da corrispondere per frazioni mensili)

1) Per almeno 2 collaborazioni al mese € 2.178,00
2) Per almeno 4 collaborazioni al mese € 4.356,00
3) Per almeno 8 collaborazioni al mese € 8.709,00
3) Per almeno 14 collaborazioni al mese € 11.760,00

NOTA I – Il compenso indicato per la cessione e la distribuzione del servizio si intende per una ripresa su nastro o su pellicola cinematografica realizzata con materiale tecnico proprio comprensivo di eventuale utilizzo di personale tecnico ausiliario completo di montaggio e con indicazioni tecnico-giornalistiche necessarie per la stesura del testo.

NOTA II – Tutto il materiale videocinematografico girato per la realizzazione del servizio e non utilizzato rimane di proprietà dell’autore.

NOTA III – Il servizio ceduto rimane in esclusiva dell’emittente per 48 ore se utilizzato per un telegiornale quotidiano, per 15 giorni se invece utilizzato per rubriche o speciali settimanali.

NOTA IV – Nel caso di servizio di durata superiore a 180’’ o di esclusiva, il prezzo di cessione è lasciato alla libera contrattazione e comunque superiore a quanto stabilito nelle lettere A) e B).

NOTA V – La tariffa indicata alla lettera C) è intesa per l’utilizzo di una collaborazione di carattere esclusivamente professionale con supporti tecnici messi a disposizione dal richiedente.



TITOLO V

PRESTAZIONI PER UFFICI STAMPA


A) Prestazioni fisse continuative da addetto stampa, portavoce e collaboratore professionale di uffici stampa pubblici e privati senza vincolo di orario e di presenza

1) Su base annuale € 35.571,00
2) Su base semestrale € 17.766,00

Per prestazioni saltuarie i compensi sono rapportati ad ogni singola prestazione secondo le tariffe sottoesposte

B) Organizzazione di una conferenza stampa

1) Per una manifestazione a carattere regionale € 4.993,00
2) Per una manifestazione a carattere nazionale € 7.284,00

C) Responsabilità di ufficio stampa per manifestazione di breve durata con adeguato lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa, redazione comunicati, organizzazione conferenza stampa e incontri di lavoro

1) Manifestazione della durata sino a 5 giorni € 8.665,00
2) Manifestazione della durata sino a 10 giorni € 11.456,00

D) Attività giornalistica di collaborazione pro-tempore

Al giorno € 427,00

E) Stesura di testi per conto di un ufficio stampa

1) Fino a due cartelle (25 righe a 60 battute l’una) € 153,00
2) Oltre le due cartelle e fino a cinque € 247,00



TITOLO VI

IMPOSTAZIONE GRAFICA DI PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE E PERIODICHE

1) Impostazione di base della pubblicazione (primo numero)


A carattere nazionale € 3.024,00
A carattere regionale o locale € 489,00

2) Impostazione di base di una pagina (prima volta)

Per una pubblicazione a carattere nazionale € 121,00
Per una pubblicazione a carattere regionale o locale € 47,00


TITOLO VII

DIRETTORE RESPONSABILE CHE ESPLICA IN MANIERA SALTUARIA PRESTAZIONI GIORNALISTICHE AUTONOME (locatio operis) NON COMPORTANTI CIOE’ SUBORDINAZIONE


1) Di periodici a diffusione regionale o locale e/o specializzati (aziendali, sindacali, associativi, di categoria o editati da enti pubblici e privati)


a) Con tiratura oltre 400.000 copie a numero € 1.350,00
b) Con tiratura da 10.000 a 400.000 copie a numero € 705,00
c) Con tiratura fino a 10.000 copie a numero € 367,00

2) Di emittenti radiotelevise a diffusione regionale o locale

a) Con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari, al mese € 1.968,00
b) Con potenziale bacino di utenza da 100.000 a 400.000 destinatari, al mese € 1.350,00
c) Con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari, al mese € 900,00

3) Di quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani, periodici e agenzie

A diffusione nazionale o con visite mensili
superiori a 150.000 € 705,00

4) Di quotidiani e periodici telematici e agenzie


Con visite mensili inferiori a 150.000 € 367,00


TITOLO VIII

NORME PER L’APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO


A) Il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute fiscali di legge, al di sotto delle quali l’Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. In ogni caso la determinazione dell’effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista, dell’impegno necessario del tempo richiesto.

B) Le spese sostenute dal collaboratore e direttamente inerenti le prestazioni sono rimborsate a piè di lista, su presentazione di idonea documentazione, salvo patto contrario scritto.

C) I compensi di cui sopra sono dovuti anche in caso di mancata pubblicazione del materiale giornalistico commissionato oppure inviato nel quadro della collaborazione concordata, a meno che il materiale stesso non venga tempestivamente restituito all’autore con espressa motivazione entro tre giorni per quotidiani, agenzie di stampa, settimanali e bisettimanali, ed entro dieci giorni per i mensili.

D) Ai fini del presente tariffario si adottano le seguenti definizioni:
a) Notizia: è una concisa informazione fornita dal giornalista su fatti o situazioni
b) Articolo: è un testo in chiave di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi fino a due cartelle da 25 righe di 60 battute l’una (esempio: politici, economici, sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, etc.)
c) Servizio: è un elaborato oltre le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito lavoro di indagine o di ricerca.

E) L’applicazione delle presenti tariffe e la liquidazione del compenso sono soggette alla vigilanza e alla disciplina del Consiglio regionale dell’Ordine al quale il giornalista è iscritto.

F) In caso di contestazione giudiziale o extra-giudiziale, il giornalista può rivolgersi al competente Consiglio regionale dell’Ordine per ottenere il parere sulla congruità del compenso, ai sensi degli artt. 633 e 636 cpc.

G) In armonia con le norme concordate in sede di CCNL giornalistico, modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell’autore, sempre che sia reperibile. L’articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l’assenso del giornalista. Gli articolisti non possono cedere prima di 10 giorni articoli se inviati ai quotidiani o di 30 giorni se inviati ai periodici senza previo consenso del direttore.

H) L’articolista può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale al quale erano destinati. Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

I) L’utilizzazione della prestazione giornalistica regolata dal tariffario è limitata ai media per i quali la collaborazione è stata richiesta. Le eventuali ulteriori utilizzazioni, anche parziali, nell’ambito delle attività dello stesso editore o presso altri editori, debbono essere autorizzate dall’autore, concordando il relativo compenso, che per ogni successiva utilizzazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del corrispettivo iniziale.

L) Il compenso di un elaborato oltre le cinque cartelle è maggiorato del 20%.

M) Si riconosce al collaboratore inviato fuori sede per un servizio l’indennità (il 30% del compenso tabellare) che il contratto nazionale di lavoro (art.7) accorda ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare la propria opera in funzione di inviati.


TITOLO IX

I compensi erogati sono al netto delle contribuzioni previdenziali e, pertanto, non ricomprendono il contributo del 12%, ai sensi del D. Lgs n.103/96, da versare alla “Gestione separata lavoro autonomo INPGI”. Detto contributo è così ripartito:

- 10% del reddito imponibile a totale carico dell’iscritto;
- 2% a titolo di contributo integrativo, a carico di coloro (aziende, etc.) che si avvalgono dell’attività professionale, calcolato sul reddito lordo e addebitato dall’iscritto all’azienda, con indicazione nella relativa fattura, all’atto di ogni pagamento.
Il versamento alla gestione separata Inpgi dell’intero contributo dovuto (12%) è a carico del giornalista.

Tariffario 2007

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